Image 01

Archive for settembre, 2010

Specializzazioni forensi: il Consiglio Nazionale Forense approva il regolamento

mercoledì, settembre 29th, 2010

Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato Venerdì 24/09/2010 il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.

Esse sono:

1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone

2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3) Diritto commerciale

4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5) Diritto industriale

6) Diritto della concorrenza

7) Diritto tributario

) Diritto amministrativo

9) Diritto della navigazione

10) Diritto dell’Unione europea

11) Diritto penale

Entro un anno dall’entrata in vigore il C.N.F., sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.

Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal C.N.F. (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il C.N.F..

Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.

Associazioni fra avvocati specialisti. Il C.N.F. terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.

Scuole e corsi di specializzazione. Presso il C.N.F. sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al C.N.F., annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno una anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il C.N.F. provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.

Entrata in vigore. Il regolamento del C.N.F. entrerà in vigore il 30 giugno 2011.

Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

Sarà definitivamente approvata la legge sul c.d. processo breve ?

mercoledì, settembre 1st, 2010

Si riportano gli articoli 5 e ss. del disegno di legge n. 1880 approvato dal Senato fin dal 20/01/2010, attualmente in corso di esame da parte della Commissione Giustizia della Camera con il n. 3137.

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

OMISSIS

ART. 5.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole).

1. Nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

« SEZIONE I-BIS

SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

ART. 531-bis. – (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1,

lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo

si applica l’articolo 649 ».

2. Il corso dei termini indicati nell’articolo 531-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

ART. 6.

(Modifica dell’articolo 23 del codice di procedura penale).

1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ».

ART. 7.

(Clausola di monitoraggio).

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

ART. 8.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 531-bis del codice di procedura penale ».

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero due anni e tre mesi nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 531-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado nei confronti dell’imputato. Si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 531-bis del codice di procedura penale non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

OMISSIS

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avv. Michele Costa

Violenza sessuale, sequestro di persona, rapina ed altri reati minori

mercoledì, settembre 1st, 2010

I punti di maggiore interesse sono relativi al rigetto delle censure relative alla violenza sessuale attenuata ed al sequestro di persona.

Per la violenza sessuale, nonostante la presenza di chiari elementi di minore gravità, è stata rigettata la censura relativa al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., senza valutare la motivazione del convincimento della Corte territoriale, nella erronea considerazione che analogo gravame non fosse stato inserito nei motivi di appello.

Per il sequestro di persona è stata ratificata la motivazione della Corte d’Appello circa la rilevanza di un tempo di privazione della libertà personale limitato a 30 secondi e, comunque, contenuto entro 1 minuto.

Avv. Michele Costa

Corte di Cassazione, III Sez. Penale, sentenza n. 19910 del 14.04 – 26.05.2010

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

mercoledì, settembre 1st, 2010

E’ stato ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.

Perchè possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Avv. Michele Costa

Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, sentenza n. 41796 del 11.06 – 30.10.2009