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Archive for Ottobre, 2010

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di spogliarelliste e ballerine di “lap dance” – Elenco dei limiti della censura per vizio motivazionale del ricorso per cassazione – Riepilogo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

giovedì, Ottobre 28th, 2010

La Suprema Corte, per rigettare i ricorsi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004) ed in tema di gestione di un club dove ballerine svolgono attività di “lap dance” (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003).

La sentenza è molto interessante ai fini procedurali e, quindi, pratici.

Vengono elencati i limiti della censura per vizio di motivazione della sentenza di merito:

  • il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
  • E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
  • L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
  • Il vizio di prova “omessa” o “travisata” si verifica solo quando da esso derivi una disarticolazione dell’intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.

Viene anche riepilogato il principio di autosufficienza del ricorso:

  • E’ onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione “parziale” dell’atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
  • Vanno quindi condivise le precedenti decisioni di questa Corte con le quali si è affermato il principio che “la condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo… può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito) purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.” (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 19584 del 5.5.2006).
  • Altra decisione ha, ancora più puntualmente specificato che è onere del ricorrente la individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia la dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice di merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Cass. pen. sez. 3 n. 12014 del 22.3.2007).

Avv. Michele Costa

 

Pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico – Giurisdizione del Giudice penale italiano nei confronti dello straniero – Riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato – Aggravante dell’ingente quantità

sabato, Ottobre 23rd, 2010

In mancanza della dimostrazione, da parte dell’accusa, che la condotta dello straniero sia stata commessa in Italia non è perseguibile il reato di produzione di materiale pornografico.

In linea con il principio generale stabilito dall’art. 529, 2° comma, c.p.p, infatti, la dimostrazione della sussistenza della condizione di procedibilità ex artt. 6, 7 e 604 c.p. deve essere fornita dall’accusa, e l’insufficienza della prova sul punto rileva in ogni caso in senso favorevole all’imputato, che, quindi, non è punibile.

Tuttavia, a fronte della non punibilità secondo la legge italiana dei fatti di produzione del materiale pornografico commessi all’estero, residua la rilevanza penale della detenzione in Italia di quel materiale, in quanto le due fattispecie puniscono due manifestazioni di una progressione criminosa e la detenzione è uno sviluppo della produzione del materiale.

Trattandosi di condotte afferenti al medesimo materiale correttamente descritto nell’imputazione, e quindi da ritenersi contestato in fatto, la fattispecie delittuosa può essere riqualificata in termini di detenzione senza che sia ipotizzabile alcun difetto di correlazione tra sentenza e accusa, né alcuna lesione del diritto di difesa.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 600-quater, 2° comma, rilevano anche gli ingrandimenti e le rielaborazioni di talune immagini, aumentando la mole quantitativa del materiale e la pericolosità sociale della condotta anche per la possibile diffusione.

Avv.ti Michele Costa ed Amanda Paoletti

 

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