In particolare, le fatture per le liquidazioni dei compensi liquidati agli avvocati per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, qualora assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, non sono soggette allo “Split payment” [nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)].
Tale assunto deriva – oltrechè da un’interpretazione ragionevolmente orientata del dato normativo – dalla Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, n. 6/E del 19 febbraio 2015, reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, di cui si riporta il punto di interesse:
<<8.7 Split payment e ritenute
Domanda
La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?
Risposta
La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa “non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.>>
Non c’è alcun bisogno, quindi, di ulteriori interpretazioni “autentiche”, perchè i dubbi manifestati dal Ministero della Giustizia nella Circolare del 06/02/2015, reperibile sul sito del Tribunale di Pisa, sono stati definitivamente superati dall’Agenzia delle Entrate, con efficacia erga omnes (tutti i compensi assoggettati a ritenute, a titolo di acconto).
Le fatture di Gennaio 2015, quindi, devono essere integralmente pagate, come quelle del 2014, espressamente considerate nella Circolare del Ministero della Giustizia ora detta (<<l’IVA verrà versata all’Erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi secondo il proprio regime fiscale>>).
Avv. Michele Costa