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Abolizione tariffe avvocati

Gennaio 27th, 2012 by

Analizziamo il testo della norma abrogatrice, che auspichiamo non venga convertita in legge o, perlomeno, che venga adeguatamente modificata, ma che, pericolosamente, si innesta in un preciso disegno politico – economico di limitazione dell’indipendenza e, quindi, del prestigio dell’Avvocatura.

D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

Capo III
Servizi professionali

Art. 9  Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.  Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2.  Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3.  Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4.  Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
OMISSIS

Il decreto legge è in vigore, cosicchè l’abolizione delle tariffe è cogente, ma non è stato emanato il decreto ministeriale che deve indicare i parametri per le liquidazioni giudiziali nei confronti dell’avversario o dell’Erario (patrocinio a spese dello Stato – difesa di ufficio).
Quid iuris ?
Per le cause instaurate anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, riteniamo che la Magistratura possa continuare ad applicare le tariffe, che però non esistono più (…).
Per le nuove cause non resta che attendere il decreto ministeriale (…).

Per i nuovi atti di precetto riteniamo che, per il momento, si possano indicare le spese vive e, per la liquidazione dei compensi, si debba chiedere il pagamento nella misura fissata dall’emanando decreto ministeriale o, altrimenti, secondo la liquidazione equitativa del Giudice dell’Esecuzione.
Cosa può accadere nel caso di adempimento dopo la notifica del precetto, senza procedura espropriativa ?
Probabilmente i compensi dell’avvocato relativi al precetto graveranno sul cliente, che avrà sì ottenuto l’utilità dell’adempimento dell’avversario, ma dovrà pagare il professionista incaricato.

Nei rapporti con il potenziale cliente, l’avvocato, anziché dedicare il proprio tempo all’approfondimento del fatto ed allo studio del diritto sostanziale, dovrà perdere tempo a spiegare il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione, correndo il rischio di non essere neanche capito e di spaventare inutilmente il proprio interlocutore.
Come comportarsi, ad esempio, in un normale processo penale, con udienza preliminare, senza aver letto il fascicolo del PM, con una parte offesa che non si sa se si costituirà parte civile, senza poter pronosticare con sicurezza la decisione del GUP sulla richiesta di rinvio a giudizio, senza conoscere, per la successiva eventuale fase dibattimentale, chi saranno i testimoni indicati dall’accusa pubblica e quelli dell’eventuale accusa privata, senza poter seriamente valutare se sarà opportuno un consulente tecnico e senza poter immaginare se saranno necessarie 3, oppure 4, oppure 5 udienze per addivenire alla sentenza di primo grado.
Ad impossibilia nemo tenetur, ma se il potenziale cliente, di media intelligenza e cultura, non sarà convinto dalla prospettazione dell’avvocato, per sua stessa natura ostica ad essere capita, in quanto processualistica e, per molteplici aspetti, meramente eventuale e, quindi, incerta, si rivolgerà ad un altro avvocato.

E’ previsto che, con decreto ministeriale saranno anche stabiliti nuovi parametri per oneri e contribuzioni alle Cassa Previdenza Avvocati.
E’ verosimile che saranno di nuovo aumentati, come se non fossero sufficienti gli aumenti degli ultimi anni e senza considerare che la nostra Cassa ha più volte dichiarato di non avere problemi a pagare le pensioni nei futuri 30 anni.

Ancora nei rapporti con il potenziale cliente, l’avvocato, anziché dedicare il proprio tempo alla sua formazione (continua …) ed alla difesa tecnica, dovrà  indicare la misura del compenso, anche in forma scritta, se richiesta, adeguandola all’importanza dell’opera (che non si sa, con precisione, quale sarà) ed indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, senza poter far nemmeno riferimento alla tariffe abolite e, con i “consumatori” e le piccole imprese, neanche ai futuri parametri ministeriali.
A nostro parere si sta andando verso la remunerazione dell’avvocato mediante la pattuizione di un compenso orario, oltre spese, CPA ed IVA.
Il problema del compenso orario, in assenza di una regolazione legislativa, è rappresentato dalla difficoltà di provare, in caso di controversia economica con il cliente, il tempo dedicato allo studio del fatto e della normativa di riferimento e, in generale, ad ogni singola prestazione che non sia comprovata da un verbale.
Speriamo che siano disponibili a breve programmi informatici in grado elaborare il costo orario pattuito con le prestazioni di volta in volta inserite nella pratica.

Devastante potrebbe essere l’impatto delle nuove regole nei casi di potenziale assistenza della PA che, dovendo valutare la convenienza economica, potrebbe procedere all’affidamento dell’incarico mediante una sorta di gara con i colleghi del territorio di competenza e scegliere l’avvocato che ha chiesto il compenso inferiore, ancorchè bagattellario, in spregio al decoro della professione di cui al secondo comma dell’art. 2233 che, per fortuna – perlomeno allo stato – non è stato abrogato.
Si auspica che i Consigli degli Ordini territoriali, finchè manterranno le loro prerogative (…), vorranno perseguire tali eventuali, ma probabili, illeciti disciplinari.

Con l’abolizione delle tariffe è stato abolito anche il rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,5 %.

Un avvocato privo della sua autonomia professionale, ridotto al rango di un dipendente (peraltro senza le garanzie tipiche del lavoratore subordinato), difficilmente sarà in grado di tutelare al meglio i diritti e gli interessi del proprio assistito.

Le tariffe sono state degli opportuni punti di riferimento, sia nei rapporti con i clienti, sia nelle liquidazioni giudiziali.
Il Consiglio Nazionale Forense rileva che le nostre tariffe sono le più basse d’Europa e non c’è da stupirsi, con circa 240.000 colleghi iscritti agli Albi in Italia, a fronte di circa 58.000 in Francia, di circa 90.000 in Inghilterra e di circa 100.000 in Germania.
Nei rapporti con il cliente le tariffe minime sono abolite fin dal D.L. n. 223/2006 (il c.d. decreto Bersani), mentre le tariffe massime sono concepite nell’esclusivo interesse del cliente.
Adesso l’avvocato, deluso e preoccupato per l’andamento del proprio studio, si potrebbe approfittare del cliente in condizione di necessità (che non ha tempo di andare in giro a chiedere preventivi ai colleghi) e pretendere qualunque cifra, ben al di sopra dei massimi tariffari.

C’è un progetto di riforma organica del nostro ordinamento professionale alla cui stesura hanno partecipato i nostri organismi rappresentativi, già approvato dal Senato ma fermo alla Camera: si concluda l’iter parlamentare.
Quella forense non è una professione come le altre e fa specie che i Professori al Governo non se ne siano avveduti.

Avv. Michele Costa

La giurisdizione in materia di trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stata per la prima volta attribuita al Giudice Ordinario

Settembre 9th, 2011 by

Le Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 15979 del 14.06 – 21.07.2011, hanno stabilito la giurisdizione del Tribunale, quale Giudice del Lavoro, in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il ricorso di merito era stato introdotto innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dei benefici ex artt. 24 e 25 della Legge n. 413 del 26/07/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

L’I.N.P.S. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed il ricorrente ha presentato istanza di regolamento preventivo, perchè nel caso analogo di alcuni colleghi, sia la Corte dei Conti che il Giudice del Lavoro avevano declinato la propria giurisdizione.

Fino a questa pronuncia la costante giurisprudenza, delle stesse Sezioni Unite, devolveva la materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato alla giurisdizione della Corte dei Conti, anche dopo l’istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato e la successiva trasformazione dell’ente in società per azioni, perchè il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo le trasformazioni dette) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell’art. 210, comma ultimo, del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, partecipa all’eventuale copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso.

La Procura Generale e l’I.N.P.S., quindi, avevano concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nella specie, invece, il discrimine rispetto alle decisioni precedenti è stato individuato nell’art. 40 della Legge n. 413 del 1984 e nell’assunzione del lavoratore marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato successivamente al 01/01/1980, coiscchè l’interessato non aveva più titolo per essere iscritto al fondo speciale per i ferrovieri presso l’I.N.P.S., dovendo invece essere iscritto alla ordinaria e generale gestione assicurativa dell’Istituto.

Avv. Michele Costa e Dina Paoli

 

Le c.d. norme sul processo lungo o allunga processi

Maggio 7th, 2011 by

 

Si riporta il testo del disegno di legge n. 668 approvato dalla Camera dei Deputati il 17/02/2011 (Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), pressochè completamente emendato dalla Commissione Giustizia del Senato con l’attribuzione del n. 2567.

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell’ergastolo

Art. 1

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».

4. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

Art. 2

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo»;

b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell’ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».

Avv. Michele Costa

Dal processo breve alla prescrizione breve

Maggio 7th, 2011 by

 

Si riportano gli articoli 3 e ss. disegno di legge n. 1880 approvato dal Senato fin dal 20/01/2010 (Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), radicalmente modificati il 13/04/2011 dalla Camera dei Deputati con l’attribuzione del n. 3137, attualmente in corso di esame da parte della Commissione Giustizia della Senato con il n. 1880-B.

Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo

OMISSIS

Art. 3.

(Modifica all’articolo 161 del codice penale)

1. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.

Art. 4.

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. Nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«CAPO XVI-bis

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater. – (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

a) dall’emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre sei mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 del codice.

4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell’imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell’ufficio.

7. Ai fini dell’invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell’ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all’ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».

2. Il corso dei termini indicati nell’articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all’articolo 205-quater, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Modifica dell’articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avv. Michele Costa

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p.

Marzo 24th, 2011 by

Riportiamo un’interessante pronuncia in tema di rimedio agli eventuali errori della Corte di Cassazione.

Sul piano sistematico, osserviamo che l’art. 625 bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 6, della L. n. 128 del 26/03/2001, ha dato attuazione ad un auspicio formulato, da circa un ventennio, dalla Corte Costituzionale (che fino ad allora aveva sempre dovuto dichiarare inammissibili gli incidenti di legittimità costituzionale volti ad ottenere una pronuncia additiva che permettesse l’eliminazione degli errori interni al giudizio di cassazione) ai fini della predisposizione da parte del Legislatore di uno specifico strumento processuale diretto a porre riparo agli errori del Giudice di legittimità, in vista della tutela di esigenze di giustizia sostanziale e del diritto ad ottenere un effettivo controllo di legittimità sulla decisione impugnata, demandato alla Corte di Cassazione dall’art. 111 della Costituzione, nonché per evitare irreparabili compromissioni del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Mette conto di rilevare che, con l’art. 625 bis, l’ordinamento processuale penale si è uniformato al principio enunciato dall’art. 4, par. 2, 7° protocollo aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. n. 98 del 09.04.1990, che prevede la possibilità di riapertura del processo qualora un <<vizio fondamentale nella procedura antecedente abbia … potuto condizionare l’esito del caso>>.

Avv. Michele Costa

Disegno di legge costituzionale del Consiglio dei Ministri del 10/03/2011

Marzo 11th, 2011 by

 

Riportiamo il disegno di legge in oggetto, con a fianco gli articoli della Costituzione che dovrebbero essere riformati.

Disegno di legge costituzionale Costituzione della Repubblica italiana
Art. 1. Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.». 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. OMISSISPresiede il Consiglio superiore della magistratura.OMISSIS
Art. 2. Al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «La Giustizia.»;b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Gli organi.»;

c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «La giurisdizione.».

TITOLO IVLa MagistraturaSezione I – Ordinamento giurisdizionale.OMISSIS

Sezione II – Norme sulla giurisdizione.

Art. 3. Il comma secondo dell’art.101 della Costituzione è sostituito dal seguente:«I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge.». 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 4. Il comma primo dell’art. 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:«La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.». 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.OMISSIS
Art. 5. L’articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:«104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.».

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio .

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 6. Dopo l’articolo 104 della Costituzione é inserito il seguente:«104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.2

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.».

 
Art. 7. Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione é inserito il seguente:«104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.».

 
Art. 8. L’articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:«105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.». 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 9. Dopo l’articolo 105 della Costituzione é inserito il seguente:«105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.

I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.

La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.

La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.

Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.».

 
Art.10. Al comma secondo dell’art. 106 della Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.OMISSIS
Art.11. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»;b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.». 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. OMISSIS
Art.12. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:«109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.». 109. L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 13. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:«110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.». 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 14. All’art. 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:«Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.». Sezione II – Norme sulla giurisdizione. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.OMISSIS
Art. 15. L’articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:«112. L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.». 112. Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 16. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, sono inseriti la seguente Sezione e il seguente articolo:Sezione II-bisResponsabilità dei magistrati

«113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.

La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.».

 
Art. 17. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.  
Art. 18. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  

 

Avv. Michele Costa

Direttiva U.E. sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con speciale riferimento alle Pubbliche Amministrazioni

Gennaio 11th, 2011 by

 

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, in data 20 ottobre 2010, hanno adottato la direttiva P7_TA-PROV(2010)0374 che, tra le altre cose, all’art. 5 (Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni) prevede che gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi il termine di 30 giorni (o al massimo di 60 giorni) dal ricevimento della fattura.

Il superamento di tali termini è sanzionato dalla maggiorazione automatica degli <<interessi legali di mora>>, che, dall’art. 2 (Definizioni), si evincono essere interessi semplici ad un tasso che costituisce il tasso di riferimento, più almeno otto punti percentuali.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni dall’entrata in vigore.

Sembra trattarsi di una rivoluzione epocale, che potrebbe consentire alle piccole e medie imprese, nonché ai professionisti, fiduciari delle Pubbliche Amministrazioni italiane, di disporre della liquidità necessaria per gestire la propria azienda, senza ricorrere o, perlomeno, riducendo l’affidamento bancario.

Il testo integrale della direttiva può essere consultato alla pagina http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0374&format=XML&language=IT

Avv. Michele Costa

Lotta alla corruzione

Novembre 21st, 2010 by

 

Le continue inchieste su diversi gravi episodi di illegalità nei rapporti tra politica e affari pongono l’interrogativo sui mezzi più idonei per combattere questa forma di criminalità, che oltretutto arreca ingenti danni anche all’economia del nostro Paese.

Si segnala che l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione (Strasburgo, 1999), che pur ha sottoscritto.

Nel sito della Camera dei Deputati sono rinvenibili tre proposte di legge, di cui una recentissima, che non stanno facendo passi in avanti.

La prima, di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 29/04/2008, ha preso il n. C 268 <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e della Convenzione civile del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999>>, ma, alla data odierna, sembra non essere mai stata trattata.

Tra i testi di tale proposta di legge, comunque, sono ricomprese le due convenzioni in lingua inglese e la traduzione (non ufficiale) in lingua italiana.

La seconda, sempre di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 14/10/2008, ha preso il n. C 1786 <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno>>, ma anch’essa, alla data odierna, sembra non essere mai stata trattata.

La terza, ancora di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 15/11/2010, ha preso il n. C 3859 <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, modifiche al codice penale, al codice civile e altre disposizioni contro la corruzione>>, ma, essendo recentissima, non è mai stata trattata.

Nel sito del Senato della Repubblica è rinvenibile un altro disegno di legge, sempre di iniziativa parlamentare, che è stata presentato il 26/06/2008, prendendo il n. S 850 <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno>> e che è in corso di esame in commissione.

Nel sito del Senato è altresì rinvenibile il disegno di legge, di iniziativa ministeriale, che è stato presentato il 04/05/2010, prendendo il n. S 2156 <<Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione>> – il c.d. disegno di legge anti-corruzione –, che è in corso di esame in commissione.

Tale disegno di legge si raccorda alla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, ma non con la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che non viene nemmeno nominata.

Si nomina, invece, il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia fa parte dal 2007, che, tra le altre raccomandazioni formulate, ha invitato il nostro Paese ad adottare efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anti-corruzione, ed a riferirne dinanzi al Consiglio d’Europa il 31 gennaio 2011.

Avv. Michele Costa

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di spogliarelliste e ballerine di “lap dance” – Elenco dei limiti della censura per vizio motivazionale del ricorso per cassazione – Riepilogo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

Ottobre 28th, 2010 by

La Suprema Corte, per rigettare i ricorsi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004) ed in tema di gestione di un club dove ballerine svolgono attività di “lap dance” (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003).

La sentenza è molto interessante ai fini procedurali e, quindi, pratici.

Vengono elencati i limiti della censura per vizio di motivazione della sentenza di merito:

  • il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
  • E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
  • L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
  • Il vizio di prova “omessa” o “travisata” si verifica solo quando da esso derivi una disarticolazione dell’intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.

Viene anche riepilogato il principio di autosufficienza del ricorso:

  • E’ onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione “parziale” dell’atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
  • Vanno quindi condivise le precedenti decisioni di questa Corte con le quali si è affermato il principio che “la condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo… può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito) purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.” (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 19584 del 5.5.2006).
  • Altra decisione ha, ancora più puntualmente specificato che è onere del ricorrente la individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia la dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice di merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Cass. pen. sez. 3 n. 12014 del 22.3.2007).

Avv. Michele Costa

 

Pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico – Giurisdizione del Giudice penale italiano nei confronti dello straniero – Riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato – Aggravante dell’ingente quantità

Ottobre 23rd, 2010 by

In mancanza della dimostrazione, da parte dell’accusa, che la condotta dello straniero sia stata commessa in Italia non è perseguibile il reato di produzione di materiale pornografico.

In linea con il principio generale stabilito dall’art. 529, 2° comma, c.p.p, infatti, la dimostrazione della sussistenza della condizione di procedibilità ex artt. 6, 7 e 604 c.p. deve essere fornita dall’accusa, e l’insufficienza della prova sul punto rileva in ogni caso in senso favorevole all’imputato, che, quindi, non è punibile.

Tuttavia, a fronte della non punibilità secondo la legge italiana dei fatti di produzione del materiale pornografico commessi all’estero, residua la rilevanza penale della detenzione in Italia di quel materiale, in quanto le due fattispecie puniscono due manifestazioni di una progressione criminosa e la detenzione è uno sviluppo della produzione del materiale.

Trattandosi di condotte afferenti al medesimo materiale correttamente descritto nell’imputazione, e quindi da ritenersi contestato in fatto, la fattispecie delittuosa può essere riqualificata in termini di detenzione senza che sia ipotizzabile alcun difetto di correlazione tra sentenza e accusa, né alcuna lesione del diritto di difesa.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 600-quater, 2° comma, rilevano anche gli ingrandimenti e le rielaborazioni di talune immagini, aumentando la mole quantitativa del materiale e la pericolosità sociale della condotta anche per la possibile diffusione.

Avv.ti Michele Costa ed Amanda Paoletti

 

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