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Specializzazioni forensi: il Consiglio Nazionale Forense approva il regolamento

Settembre 29th, 2010 by

Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato Venerdì 24/09/2010 il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.

Esse sono:

1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone

2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3) Diritto commerciale

4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5) Diritto industriale

6) Diritto della concorrenza

7) Diritto tributario

) Diritto amministrativo

9) Diritto della navigazione

10) Diritto dell’Unione europea

11) Diritto penale

Entro un anno dall’entrata in vigore il C.N.F., sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.

Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal C.N.F. (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il C.N.F..

Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.

Associazioni fra avvocati specialisti. Il C.N.F. terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.

Scuole e corsi di specializzazione. Presso il C.N.F. sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al C.N.F., annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno una anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il C.N.F. provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.

Entrata in vigore. Il regolamento del C.N.F. entrerà in vigore il 30 giugno 2011.

Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

Violenza sessuale, sequestro di persona, rapina ed altri reati minori

Settembre 1st, 2010 by

I punti di maggiore interesse sono relativi al rigetto delle censure relative alla violenza sessuale attenuata ed al sequestro di persona.

Per la violenza sessuale, nonostante la presenza di chiari elementi di minore gravità, è stata rigettata la censura relativa al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., senza valutare la motivazione del convincimento della Corte territoriale, nella erronea considerazione che analogo gravame non fosse stato inserito nei motivi di appello.

Per il sequestro di persona è stata ratificata la motivazione della Corte d’Appello circa la rilevanza di un tempo di privazione della libertà personale limitato a 30 secondi e, comunque, contenuto entro 1 minuto.

Avv. Michele Costa

 

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Settembre 1st, 2010 by

E’ stato ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.

Perchè possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Avv. Michele Costa

 

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