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Archive for the ‘Sentenze’ Category

Criteri di accertamento della responsabilità penale in presenza della parte civile; presunzione di innocenza e doveri del giudice d’appello dopo l’intervento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite

domenica, Aprile 27th, 2025

La sentenza in commento si inserisce nell’ormai ricco filone giurisprudenziale che ruota attorno all’art. 578 c.p.p., con particolare riferimento alle conseguenze civili derivanti dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio d’appello.

Essa affronta il delicato equilibrio tra tutela della parte civile e garanzie dell’imputato, in un contesto in cui il venir meno della sanzione penale non può tradursi in una rinuncia automatica all’accertamento dei presupposti della responsabilità.

Il ricorso è stato accolto sulla base di una errata applicazione del criterio probatorio da parte della Corte d’appello, che aveva deliberatamente adottato il parametro civilistico del <più probabile che non>, fondandosi – fra l’altro – sulla sentenza della Corte Cost. n. 182/2021. Tuttavia, la Cassazione precisa che tale criterio, pur condivisibile nel merito, non può trovare applicazione automatica se non previo integrale vaglio dell’esistenza o meno delle condizioni per un proscioglimento dell’imputato, anche ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p..

La pronuncia ribadisce con forza il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 36208/2024, Calpitano, che conferma Tettamanti del 2009), secondo cui, in presenza della parte civile, il giudice d’appello ha l’obbligo di una <cognizione piena> del compendio probatorio, anche dopo la maturazione della causa estintiva.

Egli non può dunque limitarsi a recepire la prescrizione per poi liquidare i danni sulla base di criteri probabilistici tipici del diritto civile, senza prima scrutinare l’eventuale insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto-reato.

La Corte valorizza l’intersezione tra il principio del giusto processo, la presunzione di non colpevolezza e l’esigenza di non cristallizzare statuizioni civilistiche su basi penali deboli o non sufficientemente verificate.

Un tale approccio, secondo la Suprema Corte, non confligge con quanto affermato dalla Consulta nella sent. n. 182/2021, poiché l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 578 c.p.p. non esclude il potere (anzi: l’obbligo) del giudice d’appello di pronunciarsi sull’assoluzione nel merito, ove possibile, pur in presenza della causa estintiva.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Cassazione richiama la giurisprudenza civile (in particolare Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25805/2024), nel ribadire che il criterio del <più probabile che non> non si esaurisce in una valutazione statistica, ma va inteso come una comparazione tra le diverse ipotesi causali secondo un metro di <probabilità logica>.

Ciò implica che, nel giudizio penale limitato agli effetti civili, il giudice deve verificare concretamente e nel caso specifico la plausibilità della condotta lesiva in relazione all’evento dannoso, evitando generalizzazioni astratte.

La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, sottolineando che il mancato approfondimento su elementi rilevanti (in primis, il nesso causale e l’elemento soggettivo) costituisce vizio di motivazione che non può essere sanato con la sola constatazione della prescrizione.

Il rinvio si rende necessario non solo per rinnovare l’analisi del fatto alla luce del possibile proscioglimento, ma anche per evitare che la pronuncia di responsabilità civile si basi su un compendio probatorio non idoneo neppure ad escludere dubbi ragionevoli sulla colpevolezza.

La sentenza qui annotata segna un nuovo passo nella definizione del perimetro interpretativo dell’art. 578 c.p.p., rafforzando l’idea che la tutela degli interessi civili non può prescindere dal rispetto delle garanzie proprie del processo penale.

Essa richiama il giudice d’appello ad un esercizio di motivazione completo e coerente, che eviti scorciatoie applicative e garantisca un’adeguata valutazione della prova, del fatto e della persona dell’imputato, nel rispetto del diritto vivente costituzionalmente orientato.

Avv. Amanda Paoletti

Inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che esclude la costituzione di parte civile

martedì, Marzo 18th, 2025

I creditori del fallimento, seppure insinuati al passivo, non hanno diritto alla notifica dell’avviso di udienza preliminare, perchè rivestono la qualifica di soggetti meramente ed eventualmente danneggiati.

La persona offesa, infatti, è la massa dei creditori, rappresentata dal Curatore.

Il singolo creditore non può essere rimesso in termini per la costituzione di parte civile, perchè tale diritto è riservato al Curatore, a meno che, sul presupposto della mancanza di costituzione della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Regio decreto 16/03/1942, n. 267, non fornisca la prova della sopportazione in concreto di un danno apprezzabile.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha confermato che l’ordinanza che esclude la parte civile, in assenza di una specifica previsione normativa e non avendo il provvedimento contenuto decisorio (poiché non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile), non è autonomamente impugnabile..

Si deve aggiungere che l’ordinanza emanata ex art. 81 c.p.p. può essere impugnata soltanto qualora affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione extra-vagante rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo.

Si osserva, infine, che non è neppure è consentita l’impugnazione differita insieme con la sentenza sex art. 586, comma 1, c.p.p., perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione.

Avv. Amanda Paoletti

Esclusione del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale in sede esecutiva

lunedì, Febbraio 20th, 2023

La solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali è stata abolita dagli artt. 67 e 68 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che hanno modificato l’art. 535 c.p.p., abrogando il comma 2, modificato l’art. 205 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e modificato gli articoli 211 e 212 di tale Testo Unico, al quale sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater.

La legge detta è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

La Corte di Appello di Firenze, adita in sede esecutiva, siccome la sentenza di condanna risultava essere passata in giudicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge detta, ha modificato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Grosseto del 2009, sul punto confermata dalla stessa Corte di Appello nel 2012, escludendo la natura solidale, con gli altri coimputati, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

La competenza del Giudice penale, in ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione, è limitata a tale statuizione.

La concreta quantificazione delle spese gravanti su ciascun coimputato, infatti, dovrà essere sottoposta al Giudice civile in sede di opposizione all’eventuale esecuzione intrapresa dall’Agente della riscossione.

Avv. Michele Costa

Insufficienza della detenzione di una non trascurabile quantità di sostanza stupefacente, valutata in rapporto agli altri indizi acquisiti, per provare la destinazione allo spaccio

lunedì, Gennaio 13th, 2020

Gli indizi per la colpevolezza dell’imputato erano rappresentati dalla non trascurabile quantità della droga sequestrata, dalle modalità di confezionamento e dalle modalità di occultamento del denaro parimenti sequestrato, ma nelle more restituito.

Il GUP del Tribunale di Grosseto ha rapportato tali indizi con le giustificazioni fornite dalla difesa e, all’esito della discussione nel giudizio abbreviato, ha mandato assolto l’imputato.

Nella motivazione della sentenza si rammenta che la rilevanza della prova indiziaria è rappresentata dalla necessaria presenza di una pluralità di indizi che, come è noto, devono essere gravi, precisi e concordanti.

Su un piano di ordine generale si rileva, che la gravità attiene al grado di convincimento: è grave l’indizio che ha un elevato grado di persuasività, l’indizio consistente, resistente alle obiezioni e, quindi, attendibile e convincente.

Quanto alla precisione, l’indizio preciso è quello non suscettibile di altre e diverse interpretazioni, mentre la concordanza implica che tutti gli indizi in possesso del Giudice convergano verso la medesima conclusione e non si prestino, pertanto, ad interpretazioni tra loro difformi.

Nel caso concreto sussisteva la pluralità degli indizi e la loro gravità, ma difettava la precisione e la concordanza.

Avv. Michele Costa

Sanatoria c.d. di rottamazione dei ruoli – diniego condono – superamento finestra temporale al momento dell’adesione – perfezionamento condono

venerdì, Settembre 28th, 2012

In data 27/11/2010 abbiamo riportato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 184-3-10 del 14 – 28.10.2010, favorevole al contribuente.

Con la sentenza oggi segnalata la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rifusione delle spese processuali, ancorchè liquidate in misura molto contenuta.

In effetti non possono certamente pregiudicare il contribuente (che, per di più, ha seguito le istruzioni del Concessionario in perfetta buona fede) le molteplici stratificazioni normative dell’art. 12 della L. n. 289/2002, che si sono succedute fino al 2005.

Avv.ti Michele Costa e Dina Paoli 

 

Appropriazione indebita del datore di lavoro per omesso versamento delle quote parti dello stipendio del dipendente da destinare ai Fondi di pensione complementare

domenica, Giugno 10th, 2012

Il processo di primo grado si è concluso con sentenza di assoluzione, emanata in via predibattimentale, perchè il fatto non è previsto come reato.

E’ stata disposta la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente.

La sentenza in evidenza si adegua all’orientamento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1327 del 27/10/2004 – 19/01/2005, risolvendo un contrasto sorto tra le Sezioni Semplici, hanno statuito che <<2.5. OMISSIS l’omesso versamento della “percentuale trattenuta” dal datore di lavoro sulla retribuzione per effetto degli accordi economici e del C.C.N.L non forma oggetto di una specifica fattispecie penale. OMISSIS>>.

Avv. Michele Costa ed Avv. Amanda Paoletti

 

Violenza sessuale: palpeggiamenti repentini e fugaci

giovedì, Aprile 5th, 2012

Ai fini della sussistenza del reato di violenza sessuale nel caso in cui la condotta sia consistita in un palpeggiamento repentino occorre prestare attenzione alle caratteristiche concrete del fatto alle modalità della condotta ed alle circostanze che l’hanno preceduta e l’hanno seguita.
La sentenza in esame si è incentrata sulla stretta correlazione, dinamica e strutturale, esistente tra la regola del <<oltre il ragionevole dubbio>> e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo ed alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa (art. 530, commi 2 e 3, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.
Malgrado la complessiva attendibilità riconosciuta alla parte offesa il Collegio ha sottoposto ad un attento vaglio critico quanto dalla stessa affermato prendendo in considerazione sia lo stato d’animo emerso in sede di istruttoria che l’assenza di riscontri estrinseci.

Avv. Amanda Paoletti

 

La giurisdizione in materia di trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stata per la prima volta attribuita al Giudice Ordinario

venerdì, Settembre 9th, 2011

Le Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 15979 del 14.06 – 21.07.2011, hanno stabilito la giurisdizione del Tribunale, quale Giudice del Lavoro, in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il ricorso di merito era stato introdotto innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dei benefici ex artt. 24 e 25 della Legge n. 413 del 26/07/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

L’I.N.P.S. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed il ricorrente ha presentato istanza di regolamento preventivo, perchè nel caso analogo di alcuni colleghi, sia la Corte dei Conti che il Giudice del Lavoro avevano declinato la propria giurisdizione.

Fino a questa pronuncia la costante giurisprudenza, delle stesse Sezioni Unite, devolveva la materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato alla giurisdizione della Corte dei Conti, anche dopo l’istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato e la successiva trasformazione dell’ente in società per azioni, perchè il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo le trasformazioni dette) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell’art. 210, comma ultimo, del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, partecipa all’eventuale copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso.

La Procura Generale e l’I.N.P.S., quindi, avevano concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nella specie, invece, il discrimine rispetto alle decisioni precedenti è stato individuato nell’art. 40 della Legge n. 413 del 1984 e nell’assunzione del lavoratore marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato successivamente al 01/01/1980, coiscchè l’interessato non aveva più titolo per essere iscritto al fondo speciale per i ferrovieri presso l’I.N.P.S., dovendo invece essere iscritto alla ordinaria e generale gestione assicurativa dell’Istituto.

Avv. Michele Costa e Dina Paoli

 

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p.

giovedì, Marzo 24th, 2011

Riportiamo un’interessante pronuncia in tema di rimedio agli eventuali errori della Corte di Cassazione.

Sul piano sistematico, osserviamo che l’art. 625 bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 6, della L. n. 128 del 26/03/2001, ha dato attuazione ad un auspicio formulato, da circa un ventennio, dalla Corte Costituzionale (che fino ad allora aveva sempre dovuto dichiarare inammissibili gli incidenti di legittimità costituzionale volti ad ottenere una pronuncia additiva che permettesse l’eliminazione degli errori interni al giudizio di cassazione) ai fini della predisposizione da parte del Legislatore di uno specifico strumento processuale diretto a porre riparo agli errori del Giudice di legittimità, in vista della tutela di esigenze di giustizia sostanziale e del diritto ad ottenere un effettivo controllo di legittimità sulla decisione impugnata, demandato alla Corte di Cassazione dall’art. 111 della Costituzione, nonché per evitare irreparabili compromissioni del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Mette conto di rilevare che, con l’art. 625 bis, l’ordinamento processuale penale si è uniformato al principio enunciato dall’art. 4, par. 2, 7° protocollo aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. n. 98 del 09.04.1990, che prevede la possibilità di riapertura del processo qualora un <<vizio fondamentale nella procedura antecedente abbia … potuto condizionare l’esito del caso>>.

Avv. Michele Costa

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di spogliarelliste e ballerine di “lap dance” – Elenco dei limiti della censura per vizio motivazionale del ricorso per cassazione – Riepilogo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

giovedì, Ottobre 28th, 2010

La Suprema Corte, per rigettare i ricorsi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004) ed in tema di gestione di un club dove ballerine svolgono attività di “lap dance” (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003).

La sentenza è molto interessante ai fini procedurali e, quindi, pratici.

Vengono elencati i limiti della censura per vizio di motivazione della sentenza di merito:

  • il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
  • E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
  • L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
  • Il vizio di prova “omessa” o “travisata” si verifica solo quando da esso derivi una disarticolazione dell’intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.

Viene anche riepilogato il principio di autosufficienza del ricorso:

  • E’ onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione “parziale” dell’atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
  • Vanno quindi condivise le precedenti decisioni di questa Corte con le quali si è affermato il principio che “la condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo… può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito) purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.” (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 19584 del 5.5.2006).
  • Altra decisione ha, ancora più puntualmente specificato che è onere del ricorrente la individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia la dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice di merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Cass. pen. sez. 3 n. 12014 del 22.3.2007).

Avv. Michele Costa

 

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