Image 01

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di spogliarelliste e ballerine di “lap dance” – Elenco dei limiti della censura per vizio motivazionale del ricorso per cassazione – Riepilogo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

Ottobre 28th, 2010 by

La Suprema Corte, per rigettare i ricorsi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004) ed in tema di gestione di un club dove ballerine svolgono attività di “lap dance” (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003).

La sentenza è molto interessante ai fini procedurali e, quindi, pratici.

Vengono elencati i limiti della censura per vizio di motivazione della sentenza di merito:

  • il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
  • E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
  • L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
  • Il vizio di prova “omessa” o “travisata” si verifica solo quando da esso derivi una disarticolazione dell’intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.

Viene anche riepilogato il principio di autosufficienza del ricorso:

  • E’ onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione “parziale” dell’atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
  • Vanno quindi condivise le precedenti decisioni di questa Corte con le quali si è affermato il principio che “la condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo… può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito) purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.” (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 19584 del 5.5.2006).
  • Altra decisione ha, ancora più puntualmente specificato che è onere del ricorrente la individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia la dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice di merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Cass. pen. sez. 3 n. 12014 del 22.3.2007).

Avv. Michele Costa

 

Pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico – Giurisdizione del Giudice penale italiano nei confronti dello straniero – Riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato – Aggravante dell’ingente quantità

Ottobre 23rd, 2010 by

In mancanza della dimostrazione, da parte dell’accusa, che la condotta dello straniero sia stata commessa in Italia non è perseguibile il reato di produzione di materiale pornografico.

In linea con il principio generale stabilito dall’art. 529, 2° comma, c.p.p, infatti, la dimostrazione della sussistenza della condizione di procedibilità ex artt. 6, 7 e 604 c.p. deve essere fornita dall’accusa, e l’insufficienza della prova sul punto rileva in ogni caso in senso favorevole all’imputato, che, quindi, non è punibile.

Tuttavia, a fronte della non punibilità secondo la legge italiana dei fatti di produzione del materiale pornografico commessi all’estero, residua la rilevanza penale della detenzione in Italia di quel materiale, in quanto le due fattispecie puniscono due manifestazioni di una progressione criminosa e la detenzione è uno sviluppo della produzione del materiale.

Trattandosi di condotte afferenti al medesimo materiale correttamente descritto nell’imputazione, e quindi da ritenersi contestato in fatto, la fattispecie delittuosa può essere riqualificata in termini di detenzione senza che sia ipotizzabile alcun difetto di correlazione tra sentenza e accusa, né alcuna lesione del diritto di difesa.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 600-quater, 2° comma, rilevano anche gli ingrandimenti e le rielaborazioni di talune immagini, aumentando la mole quantitativa del materiale e la pericolosità sociale della condotta anche per la possibile diffusione.

Avv.ti Michele Costa ed Amanda Paoletti

 

Specializzazioni forensi: il Consiglio Nazionale Forense approva il regolamento

Settembre 29th, 2010 by

Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato Venerdì 24/09/2010 il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.

Esse sono:

1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone

2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3) Diritto commerciale

4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5) Diritto industriale

6) Diritto della concorrenza

7) Diritto tributario

) Diritto amministrativo

9) Diritto della navigazione

10) Diritto dell’Unione europea

11) Diritto penale

Entro un anno dall’entrata in vigore il C.N.F., sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.

Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal C.N.F. (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il C.N.F..

Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.

Associazioni fra avvocati specialisti. Il C.N.F. terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.

Scuole e corsi di specializzazione. Presso il C.N.F. sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al C.N.F., annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno una anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il C.N.F. provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.

Entrata in vigore. Il regolamento del C.N.F. entrerà in vigore il 30 giugno 2011.

Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

Violenza sessuale, sequestro di persona, rapina ed altri reati minori

Settembre 1st, 2010 by

I punti di maggiore interesse sono relativi al rigetto delle censure relative alla violenza sessuale attenuata ed al sequestro di persona.

Per la violenza sessuale, nonostante la presenza di chiari elementi di minore gravità, è stata rigettata la censura relativa al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., senza valutare la motivazione del convincimento della Corte territoriale, nella erronea considerazione che analogo gravame non fosse stato inserito nei motivi di appello.

Per il sequestro di persona è stata ratificata la motivazione della Corte d’Appello circa la rilevanza di un tempo di privazione della libertà personale limitato a 30 secondi e, comunque, contenuto entro 1 minuto.

Avv. Michele Costa

 

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Settembre 1st, 2010 by

E’ stato ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.

Perchè possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Avv. Michele Costa

 

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.