Il nuovo parere di congruità dei compensi professionali, nonostante la petizione di principio contenuta nell’art. 7 della legge 21/04/2023, n. 49, non è in grado di acquisire efficacia di titolo esecutivo

La legge n. 49 del 2023, fortemente voluta dall’Avvocatura, è stata accolta dalla categoria come una svolta (forse sarebbe meglio dire un segnale forte) per ridare dignità ai professionisti.

L’art. 7, sul parere di congruità come titolo esecutivo (…), al pari dell’art. 12 [abrogante l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto Bersani], dell’art. 5, comma 2 (sulla prescrizione del diritto al compenso), dell’art. 5, comma 3 (sull’aggiornamento biennale dei parametri ministeriali, dell’art. 8 (sulla prescrizione dell’azione di responsabilità) e dell’art. 9 (sull’azione di classe dei Consigli nazionali degli ordini), è stato ritenuto da autorevoli interpreti come una norma di carattere generale, non limitata al circoscritto ambito dell’art. 2 (rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, grandi imprese e Pubblica amministrazione).

Il procedimento amministrativo ex legge 07/08/1990, n. 241, propedeutico per l’emanazione del parere di congruità, è sicuramente da accogliere con favore, anche se, per la dilatazione temporale che lo contraddistingue, meglio si attaglia al pre-contenzioso con i clienti forti.

Il parere di congruità, del resto, non costituisce titolo esecutivo nell’attuale previsione normativa, se non dopo il decorso di 40 giorni dalla relativa notifica, in mancanza di opposizione.

Con i clienti normali, quindi, ed ancora di più con quelli deboli, ci sarebbe da considerare il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali nel lungo tempo attualmente necessario per la formazione del titolo esecutivo.

Sulla basi di tali premesse, il presente intervento mira a segnalare che il parere di congruità, nella normativa attualmente vigente, non è proprio in grado di acquisire efficacia di titolo esecutivo.

Sussiste, innanzi tutto, un problema di notifica, perchè il Consiglio dell’Ordine in concreto richiesto ci ha risposto che non è legittimato a rilasciare copie autentiche.

In secondo luogo, l’indisponibilità delle copie autentiche si ripercuote sulla formazione del titolo esecutivo a cui mira la nuova norma che, però, non può prescindere da quando disposto dagli artt. 474 e 475 c.p.c..

In terzo luogo, l’esecutorietà del parere di congruità, prevista dalla nuova norma in mancanza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, è attualmente impossibile, perchè difetta l’individuazione dell’Autorità deputata alla relativa declaratoria, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti.

Allo stato, quindi, una volta emanato il parere di congruità. non rimane altro da fare che procedere in sede monitoria ex artt. 633 n. 2 e 636 c.p.c., esattamente come accadeva prima della nuova legge, in aperto contrasto con l’intento (probabilmente principale) del Legislatore, che era quello di decongestionare il carico dei Tribunali (e dei Giudici di Pace).

De iure condendo, tanti problemi potrebbero essere risolti dalla previsione della provvisoria esecutività del parere di congruità, all’esito del contraddittorio amministrativo, con salvezza di opposizione giudiziaria.

Non sarebbe male, in ultima analisi, prevedere anche la possibilità di iscrizione di ipoteca in forza del titolo esecutivo come sopra ex novo concepito.

Avv. Michele Costa

I ritardi della Pubblica Amministrazione nel pagamento delle fatture elettroniche per i compensi professionali assoggettati a ritenuta a titolo di acconto non sono più giustificati da alcuna difficoltà applicativa del nuovo regime dello “Split payment”

In particolare, le fatture per le liquidazioni dei compensi liquidati agli avvocati per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, qualora assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, non sono soggette allo “Split payment” [nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)].

Tale assunto deriva – oltrechè da un’interpretazione ragionevolmente orientata del dato normativo – dalla Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, n. 6/E del 19 febbraio 2015, reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, di cui si riporta il punto di interesse:

<<8.7 Split payment e ritenute

Domanda

La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?

Risposta

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa “non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.>>

Non c’è alcun bisogno, quindi, di ulteriori interpretazioni “autentiche”, perchè i dubbi manifestati dal Ministero della Giustizia nella Circolare del 06/02/2015, reperibile sul sito del Tribunale di Pisa, sono stati definitivamente superati dall’Agenzia delle Entrate, con efficacia erga omnes (tutti i compensi assoggettati a ritenute, a titolo di acconto).

Le fatture di Gennaio 2015, quindi, devono essere integralmente pagate, come quelle del 2014, espressamente considerate nella Circolare del Ministero della Giustizia ora detta (<<l’IVA verrà versata all’Erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi secondo il proprio regime fiscale>>).

Avv. Michele Costa