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Il nuovo parere di congruità dei compensi professionali, nonostante la petizione di principio contenuta nell’art. 7 della legge 21/04/2023, n. 49, non è in grado di acquisire efficacia di titolo esecutivo

sabato, Dicembre 9th, 2023

La legge n. 49 del 2023, fortemente voluta dall’Avvocatura, è stata accolta dalla categoria come una svolta (forse sarebbe meglio dire un segnale forte) per ridare dignità ai professionisti.

L’art. 7, sul parere di congruità come titolo esecutivo (…), al pari dell’art. 12 [abrogante l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto Bersani], dell’art. 5, comma 2 (sulla prescrizione del diritto al compenso), dell’art. 5, comma 3 (sull’aggiornamento biennale dei parametri ministeriali, dell’art. 8 (sulla prescrizione dell’azione di responsabilità) e dell’art. 9 (sull’azione di classe dei Consigli nazionali degli ordini), è stato ritenuto da autorevoli interpreti come una norma di carattere generale, non limitata al circoscritto ambito dell’art. 2 (rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, grandi imprese e Pubblica amministrazione).

Il procedimento amministrativo ex legge 07/08/1990, n. 241, propedeutico per l’emanazione del parere di congruità, è sicuramente da accogliere con favore, anche se, per la dilatazione temporale che lo contraddistingue, meglio si attaglia al pre-contenzioso con i clienti forti.

Il parere di congruità, del resto, non costituisce titolo esecutivo nell’attuale previsione normativa, se non dopo il decorso di 40 giorni dalla relativa notifica, in mancanza di opposizione.

Con i clienti normali, quindi, ed ancora di più con quelli deboli, ci sarebbe da considerare il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali nel lungo tempo attualmente necessario per la formazione del titolo esecutivo.

Sulla basi di tali premesse, il presente intervento mira a segnalare che il parere di congruità, nella normativa attualmente vigente, non è proprio in grado di acquisire efficacia di titolo esecutivo.

Sussiste, innanzi tutto, un problema di notifica, perchè il Consiglio dell’Ordine in concreto richiesto ci ha risposto che non è legittimato a rilasciare copie autentiche.

In secondo luogo, l’indisponibilità delle copie autentiche si ripercuote sulla formazione del titolo esecutivo a cui mira la nuova norma che, però, non può prescindere da quando disposto dagli artt. 474 e 475 c.p.c..

In terzo luogo, l’esecutorietà del parere di congruità, prevista dalla nuova norma in mancanza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, è attualmente impossibile, perchè difetta l’individuazione dell’Autorità deputata alla relativa declaratoria, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti.

Allo stato, quindi, una volta emanato il parere di congruità. non rimane altro da fare che procedere in sede monitoria ex artt. 633 n. 2 e 636 c.p.c., esattamente come accadeva prima della nuova legge, in aperto contrasto con l’intento (probabilmente principale) del Legislatore, che era quello di decongestionare il carico dei Tribunali (e dei Giudici di Pace).

De iure condendo, tanti problemi potrebbero essere risolti dalla previsione della provvisoria esecutività del parere di congruità, all’esito del contraddittorio amministrativo, con salvezza di opposizione giudiziaria.

Non sarebbe male, in ultima analisi, prevedere anche la possibilità di iscrizione di ipoteca in forza del titolo esecutivo come sopra ex novo concepito.

Avv. Michele Costa

Esclusione del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale in sede esecutiva

lunedì, Febbraio 20th, 2023

La solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali è stata abolita dagli artt. 67 e 68 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che hanno modificato l’art. 535 c.p.p., abrogando il comma 2, modificato l’art. 205 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e modificato gli articoli 211 e 212 di tale Testo Unico, al quale sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater.

La legge detta è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

La Corte di Appello di Firenze, adita in sede esecutiva, siccome la sentenza di condanna risultava essere passata in giudicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge detta, ha modificato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Grosseto del 2009, sul punto confermata dalla stessa Corte di Appello nel 2012, escludendo la natura solidale, con gli altri coimputati, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

La competenza del Giudice penale, in ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione, è limitata a tale statuizione.

La concreta quantificazione delle spese gravanti su ciascun coimputato, infatti, dovrà essere sottoposta al Giudice civile in sede di opposizione all’eventuale esecuzione intrapresa dall’Agente della riscossione.

Avv. Michele Costa

Insufficienza della detenzione di una non trascurabile quantità di sostanza stupefacente, valutata in rapporto agli altri indizi acquisiti, per provare la destinazione allo spaccio

lunedì, Gennaio 13th, 2020

Gli indizi per la colpevolezza dell’imputato erano rappresentati dalla non trascurabile quantità della droga sequestrata, dalle modalità di confezionamento e dalle modalità di occultamento del denaro parimenti sequestrato, ma nelle more restituito.

Il GUP del Tribunale di Grosseto ha rapportato tali indizi con le giustificazioni fornite dalla difesa e, all’esito della discussione nel giudizio abbreviato, ha mandato assolto l’imputato.

Nella motivazione della sentenza si rammenta che la rilevanza della prova indiziaria è rappresentata dalla necessaria presenza di una pluralità di indizi che, come è noto, devono essere gravi, precisi e concordanti.

Su un piano di ordine generale si rileva, che la gravità attiene al grado di convincimento: è grave l’indizio che ha un elevato grado di persuasività, l’indizio consistente, resistente alle obiezioni e, quindi, attendibile e convincente.

Quanto alla precisione, l’indizio preciso è quello non suscettibile di altre e diverse interpretazioni, mentre la concordanza implica che tutti gli indizi in possesso del Giudice convergano verso la medesima conclusione e non si prestino, pertanto, ad interpretazioni tra loro difformi.

Nel caso concreto sussisteva la pluralità degli indizi e la loro gravità, ma difettava la precisione e la concordanza.

Avv. Michele Costa

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