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La giurisdizione in materia di trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stata per la prima volta attribuita al Giudice Ordinario

venerdì, Settembre 9th, 2011

Le Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 15979 del 14.06 – 21.07.2011, hanno stabilito la giurisdizione del Tribunale, quale Giudice del Lavoro, in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il ricorso di merito era stato introdotto innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dei benefici ex artt. 24 e 25 della Legge n. 413 del 26/07/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

L’I.N.P.S. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed il ricorrente ha presentato istanza di regolamento preventivo, perchè nel caso analogo di alcuni colleghi, sia la Corte dei Conti che il Giudice del Lavoro avevano declinato la propria giurisdizione.

Fino a questa pronuncia la costante giurisprudenza, delle stesse Sezioni Unite, devolveva la materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato alla giurisdizione della Corte dei Conti, anche dopo l’istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato e la successiva trasformazione dell’ente in società per azioni, perchè il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo le trasformazioni dette) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell’art. 210, comma ultimo, del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, partecipa all’eventuale copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso.

La Procura Generale e l’I.N.P.S., quindi, avevano concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nella specie, invece, il discrimine rispetto alle decisioni precedenti è stato individuato nell’art. 40 della Legge n. 413 del 1984 e nell’assunzione del lavoratore marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato successivamente al 01/01/1980, coiscchè l’interessato non aveva più titolo per essere iscritto al fondo speciale per i ferrovieri presso l’I.N.P.S., dovendo invece essere iscritto alla ordinaria e generale gestione assicurativa dell’Istituto.

Avv. Michele Costa e Dina Paoli

 

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