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Abolizione tariffe avvocati

venerdì, Gennaio 27th, 2012

Analizziamo il testo della norma abrogatrice, che auspichiamo non venga convertita in legge o, perlomeno, che venga adeguatamente modificata, ma che, pericolosamente, si innesta in un preciso disegno politico – economico di limitazione dell’indipendenza e, quindi, del prestigio dell’Avvocatura.

D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

Capo III
Servizi professionali

Art. 9  Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.  Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2.  Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3.  Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4.  Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
OMISSIS

Il decreto legge è in vigore, cosicchè l’abolizione delle tariffe è cogente, ma non è stato emanato il decreto ministeriale che deve indicare i parametri per le liquidazioni giudiziali nei confronti dell’avversario o dell’Erario (patrocinio a spese dello Stato – difesa di ufficio).
Quid iuris ?
Per le cause instaurate anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, riteniamo che la Magistratura possa continuare ad applicare le tariffe, che però non esistono più (…).
Per le nuove cause non resta che attendere il decreto ministeriale (…).

Per i nuovi atti di precetto riteniamo che, per il momento, si possano indicare le spese vive e, per la liquidazione dei compensi, si debba chiedere il pagamento nella misura fissata dall’emanando decreto ministeriale o, altrimenti, secondo la liquidazione equitativa del Giudice dell’Esecuzione.
Cosa può accadere nel caso di adempimento dopo la notifica del precetto, senza procedura espropriativa ?
Probabilmente i compensi dell’avvocato relativi al precetto graveranno sul cliente, che avrà sì ottenuto l’utilità dell’adempimento dell’avversario, ma dovrà pagare il professionista incaricato.

Nei rapporti con il potenziale cliente, l’avvocato, anziché dedicare il proprio tempo all’approfondimento del fatto ed allo studio del diritto sostanziale, dovrà perdere tempo a spiegare il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione, correndo il rischio di non essere neanche capito e di spaventare inutilmente il proprio interlocutore.
Come comportarsi, ad esempio, in un normale processo penale, con udienza preliminare, senza aver letto il fascicolo del PM, con una parte offesa che non si sa se si costituirà parte civile, senza poter pronosticare con sicurezza la decisione del GUP sulla richiesta di rinvio a giudizio, senza conoscere, per la successiva eventuale fase dibattimentale, chi saranno i testimoni indicati dall’accusa pubblica e quelli dell’eventuale accusa privata, senza poter seriamente valutare se sarà opportuno un consulente tecnico e senza poter immaginare se saranno necessarie 3, oppure 4, oppure 5 udienze per addivenire alla sentenza di primo grado.
Ad impossibilia nemo tenetur, ma se il potenziale cliente, di media intelligenza e cultura, non sarà convinto dalla prospettazione dell’avvocato, per sua stessa natura ostica ad essere capita, in quanto processualistica e, per molteplici aspetti, meramente eventuale e, quindi, incerta, si rivolgerà ad un altro avvocato.

E’ previsto che, con decreto ministeriale saranno anche stabiliti nuovi parametri per oneri e contribuzioni alle Cassa Previdenza Avvocati.
E’ verosimile che saranno di nuovo aumentati, come se non fossero sufficienti gli aumenti degli ultimi anni e senza considerare che la nostra Cassa ha più volte dichiarato di non avere problemi a pagare le pensioni nei futuri 30 anni.

Ancora nei rapporti con il potenziale cliente, l’avvocato, anziché dedicare il proprio tempo alla sua formazione (continua …) ed alla difesa tecnica, dovrà  indicare la misura del compenso, anche in forma scritta, se richiesta, adeguandola all’importanza dell’opera (che non si sa, con precisione, quale sarà) ed indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, senza poter far nemmeno riferimento alla tariffe abolite e, con i “consumatori” e le piccole imprese, neanche ai futuri parametri ministeriali.
A nostro parere si sta andando verso la remunerazione dell’avvocato mediante la pattuizione di un compenso orario, oltre spese, CPA ed IVA.
Il problema del compenso orario, in assenza di una regolazione legislativa, è rappresentato dalla difficoltà di provare, in caso di controversia economica con il cliente, il tempo dedicato allo studio del fatto e della normativa di riferimento e, in generale, ad ogni singola prestazione che non sia comprovata da un verbale.
Speriamo che siano disponibili a breve programmi informatici in grado elaborare il costo orario pattuito con le prestazioni di volta in volta inserite nella pratica.

Devastante potrebbe essere l’impatto delle nuove regole nei casi di potenziale assistenza della PA che, dovendo valutare la convenienza economica, potrebbe procedere all’affidamento dell’incarico mediante una sorta di gara con i colleghi del territorio di competenza e scegliere l’avvocato che ha chiesto il compenso inferiore, ancorchè bagattellario, in spregio al decoro della professione di cui al secondo comma dell’art. 2233 che, per fortuna – perlomeno allo stato – non è stato abrogato.
Si auspica che i Consigli degli Ordini territoriali, finchè manterranno le loro prerogative (…), vorranno perseguire tali eventuali, ma probabili, illeciti disciplinari.

Con l’abolizione delle tariffe è stato abolito anche il rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,5 %.

Un avvocato privo della sua autonomia professionale, ridotto al rango di un dipendente (peraltro senza le garanzie tipiche del lavoratore subordinato), difficilmente sarà in grado di tutelare al meglio i diritti e gli interessi del proprio assistito.

Le tariffe sono state degli opportuni punti di riferimento, sia nei rapporti con i clienti, sia nelle liquidazioni giudiziali.
Il Consiglio Nazionale Forense rileva che le nostre tariffe sono le più basse d’Europa e non c’è da stupirsi, con circa 240.000 colleghi iscritti agli Albi in Italia, a fronte di circa 58.000 in Francia, di circa 90.000 in Inghilterra e di circa 100.000 in Germania.
Nei rapporti con il cliente le tariffe minime sono abolite fin dal D.L. n. 223/2006 (il c.d. decreto Bersani), mentre le tariffe massime sono concepite nell’esclusivo interesse del cliente.
Adesso l’avvocato, deluso e preoccupato per l’andamento del proprio studio, si potrebbe approfittare del cliente in condizione di necessità (che non ha tempo di andare in giro a chiedere preventivi ai colleghi) e pretendere qualunque cifra, ben al di sopra dei massimi tariffari.

C’è un progetto di riforma organica del nostro ordinamento professionale alla cui stesura hanno partecipato i nostri organismi rappresentativi, già approvato dal Senato ma fermo alla Camera: si concluda l’iter parlamentare.
Quella forense non è una professione come le altre e fa specie che i Professori al Governo non se ne siano avveduti.

Avv. Michele Costa

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