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Violenza sessuale: palpeggiamenti repentini e fugaci

Aprile 5th, 2012 by

Ai fini della sussistenza del reato di violenza sessuale nel caso in cui la condotta sia consistita in un palpeggiamento repentino occorre prestare attenzione alle caratteristiche concrete del fatto alle modalità della condotta ed alle circostanze che l’hanno preceduta e l’hanno seguita.
La sentenza in esame si è incentrata sulla stretta correlazione, dinamica e strutturale, esistente tra la regola del <<oltre il ragionevole dubbio>> e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo ed alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa (art. 530, commi 2 e 3, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.
Malgrado la complessiva attendibilità riconosciuta alla parte offesa il Collegio ha sottoposto ad un attento vaglio critico quanto dalla stessa affermato prendendo in considerazione sia lo stato d’animo emerso in sede di istruttoria che l’assenza di riscontri estrinseci.

Avv. Amanda Paoletti

 

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